Art. 5.
(Modalità del trattamento farmacologico).

      1. All'interno del centro possono essere somministrati eroina, metadone o morfina, secondo programmi concordati con il responsabile del gruppo socio-sanitario. La somministrazione e l'assunzione devono avvenire all'interno dei locali del centro e sotto controllo medico. Del programma devono essere informati il SERT competente e il medico di base di chi accede alla sperimentazione.
      2. Il programma concordato ai sensi del comma 1 deve prevedere:

          a) il tipo di sostanza da somministrare;

          b) la quantità, la frequenza e le modalità della somministrazione;

          c) la durata del programma.

      3. La somministrazione, per via iniettiva, delle sostanze previste dal programma è consentita a condizione che sia verificata periodicamente, secondo scadenze concordate con il responsabile del gruppo socio-sanitario e con l'interessato.
      4. Al tossicodipendente in crisi di astinenza possono essere comunque somministrati eroina, morfina o metadone in quantità adeguata al quadro clinico e indipendentemente dai criteri stabiliti nel programma concordato ai sensi del comma 2.